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Superbonus 110%: pubblicato il Decreto Asseverazioni

fonte immagine:https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/05/15/140355-ecobonus-110-per-cento-come-funziona-la-novita-del-decreto-rilancio

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico il decreto ministeriale, firmato dal Ministro Stefano Patuanelli il 3 agosto scorso, che definisce le modalità di trasmissione agli organi competenti, tra cui Enea, dell’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici che godono del superbonus 110%. Il Decreto Asseverazioni disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dai commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni.

Con questo provvedimento viene pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato” si legge nella nota del Ministero.

Il Decreto Asseverazioni definisce nel dettaglio i contenuti dell'asseverazione tecnica e fornisce due modelli di asseverazione utilizzabili per l'asseverazione:

  • dello stato finale;
  • dello stato di avanzamento.

Entrando nel dettaglio, l'asseverazione tecnica dovrà contenere:

  • il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà):
  • il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che il tecnico che ha redatto l'asseverazione possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione;
  • la dichiarazione con la quale il tecnico abilitato specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di assicurazioni infedeli;
  • la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

All'asseverazione tecnica dovrà essere allegata:

  • una copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione;
  • copia del documento di riconoscimento.

Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 500.000.

Considerando che la cessione del credito, come previsto al comma 1-bis dell'art. 121 del Decreto Rilancio, può avvenire per stato di avanzamento e a fine lavori, il Decreto Asseverazioni ha previsto due modelli di asseverazione tecnica:

  • secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  • secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

Nuova area tematica dell'Agenzia delle Entrate dedicata al SUPERBONUS 110

fonte immagine:https://www.ilpost.it/2020/07/28/superbonus-110-eco-agevolazione-documenti-guida/

Dopo la pubblicazione della guida fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha attivato una nuova sezione del portale che tratta le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio, recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

L'Agenzia ha creato una nuova area tematica specificatamente dedicata al superbonus 110%, suddivisa nelle seguenti sezioni:

  • che cos'è;
  • a chi interessa;
  • gli interventi agevolabili (interventi principali o trainanti - interventi aggiuntivi);
  • quali vantaggi.

Di seguito i principali contenuti della nuova area tematica del portale dell'Agenzia delle Entrate. Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica degli edifici.

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

l Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Sensori biodegradabili per il confort degli edifici: sviluppato da ENEA il sistema SENSIBILE

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I dispositivi serviranno a monitorare temperatura, umidità e CO2 nelle nuove smart home

È stato denominato SENSIBILE (SENSori autonomI e Biodegradabili per il monItoraggio ambientaLe negli Edifici) il nuovo progetto di ricerca che l’ENEA sta sviluppando nell’ambito del programma “Proof of Concept”, in collaborazione con l’azienda PROMETE, lo spin-off dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM-CNR). L’obiettivo è quello di realizzare un sistema di sensori autonomi e intelligenti in grado di tenere sotto controllo i parametri microclimatici degli ambienti interni come temperatura, umidità e concentrazione di CO2. Una rete di rilevatori in grado di garantire la salubrità all’interno degli edifici con la particolare prerogativa di essere anche biodegradabili e quindi sostenibili ed eco-compatibili nel proprio ciclo di vita. Inoltre l’autosufficienza energetica degli stessi permetterà un funzionamento autonomo e il loro utilizzo consentirà un risparmio energetico sui consumi ed una riduzione dei costi di esercizio.

“L’obiettivo è quello di promuovere un ambiente di vita salubre, sicuro e confortevole per le persone, attraverso l’utilizzo di dispositivi intelligenti, biodegradabili, efficienti ed ecosostenibili, i quali permettano la misura e l’analisi dei parametri ambientali, per attuare il controllo e l’ottimizzazione degli impianti di climatizzazione e di depurazione dell’aria”, sottolinea il ricercatore ENEA Giovanni Landi del Centro Ricerche di Portici (Napoli), che coordina il progetto. "Tali sistemi saranno distribuiti e connessi tra loro, ma la loro biodegradabilità permetterà di ridurre l’impatto ambientale dello smaltimento della mole di rifiuti elettronici che si producono nelle nostre case”, continua Giovanni Landi.

Per la realizzazione dei dispositivi si impiegheranno biomateriali ottenuti da risorse rinnovabili, come ad esempio la gelatina e la cellulosa. “Questi materiali sono intrinsecamente ecosostenibili, biodegradabili, abbondanti (essendo possibile ricavarli da materiali di scarto industriale), rinnovabili e caratterizzati da proprietà non facili da riprodurre nei prodotti commerciali di sintesi” conclude Giovanni Landi.

Il progetto verrà condotto in due fasi. Nella prima fase, svolta dal Laboratorio ENEA di Nanomateriali e dispositivi, si svilupperà il prototipo biodegradabile in cui è presente generatore di corrente che alimenta una tipologia di sensore (ad esempio il sensore di temperatura) in modo tale da accertare la fattibilità tecnologica del progetto. Validata la tecnologia si procederà a trasferirla in ambito industriale.

In una seconda fase, il dispositivo verrà applicato in una casa intelligente monitorando i parametri ambientali attraverso una rete di sensori autonomi distribuita in tutta la casa. I sensori potranno essere progettati con un periodo di vita pre-programmato al temine del quale si degraderanno in maniera sicura per gli esseri umani e l’ambiente. Questo permetterà di gestire in maniera ecosostenibile e consapevole per l’utente il fine-vita del prodotto finale.


Decreto Legislativo n.48/2020: tutte le novità sugli attestati di prestazione energetica.

fonte immagine:https://www.apefacile.it/

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 giugno, il DLgs 48/2020 apporta novità sull’efficienza energetica, la prestazione energetica e sulla normativa che regola gli APE. Il Decreto recepisce le direttive 2012/27 sull'efficienza energetica e Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia apportando così delle modifiche al Dlgs 192 del 2005 (sul rendimento energetico degli edifici) e abrogando alcuni obblighi fissati dalla Legge 10/91 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Il DLgs 10 giugno 2020 non modifica solo normative sull’efficienza energetica in edilizia, ma anche alcune disposizioni in materia edilizia.

I contenuti principali del DLgs 48/2020 sono raggruppati in 4 Capi:

• Capo I - Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;

• Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;

• Capo III - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

• Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali.

Le novità del nuovo decreto riguardano principalmente:

• Terminologia - Aggiunta e modifica di terminologie e definizioni (art.3 e 4 DLgs 48/2020)

• Ristrutturazioni immobiliari - Strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare (art.5 DLgs 48/2020)

• Mobilità elettrica - Incentivo allo sviluppo della rete di ricarica per la mobilità elettrica (art.6, comma 3-sexies, DLgs 48/2020)

• Impianti di climatizzazione - Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva (art.10 DLgs 48/2020)

• Incentivi fiscali - Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio fiscale a medio o lungo termine (art.7 DLgs 48/2020)

• APE (Attestati di Prestazione Energetica) - Tre novità principali, tra cui il pagamento di una sanzione in caso di omissione dell’APE (art.9 DLgs 48/2020)

• Calcolo della prestazione energetica degli edifici - Sono aggiornati i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici (art.6 DLgs 48/2020)

• Portale Nazionale - Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (art.8 DLgs 48/2020).

Le novità per gli APE nel DLgs 48/2020 sono definite nell’articolo 9 del decreto. La prima novità riguarda il pagamento di una sanzione amministrativa in caso di mancata allegazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita immobiliare; l’obbligo di allegare l’APE agli atti o di dichiararlo in sede di stipula di contratto, non varia come non sono state modificate le entità sanzionatore per i trasgressori. Il pagamento della sanzione amministrativa non esonera dall'obbligo di dover comunque presentare, entro 45 giorni dalla contestazione, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) o la dichiarazione in cui si afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alle prestazioni energetiche. Il Dlgs 48/2020, trasferisce dal MISE, alle Regioni e alle province autonome le competenze che riguardano l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme riguardo l’obbligo di allegare l’APE ai contratti di compravendita, di trasferimento di immobili (residenziali e non residenziali) a titolo oneroso e di locazione. Il Dlgs 48/2020 inoltre stabilisce che l'Agenzia delle Entrate individui, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, quali siano le informazioni utili tra quelle acquisite con la registrazione dei contratti per intraprendere un procedimento sanzionatorio. Tali informazioni, precedentemente concordate e vagliate dal MISE (prima della pubblicazione del DLgs 48/2020) saranno ora inviate per il relativo controllo alla regione o alla provincia autonoma di competenza, per accertamento o eventuale contestazione.


Prestazione energetica degli edifici: recepita la Direttiva UE 2018/844

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Le principali novità del Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 sull’efficienza energetica in edilizia

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”. Il decreto, in vigore dall'11 giugno 2020, è composto da 18 articoli che modificano e integrano il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

La direttiva n. 2018/844, in materia di efficienza energetica degli edifici, modifica la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Pubblicata il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 156, la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020, al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 e di sviluppo un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050. Tuttavia, anche a causa dell’emergenza in atto, i termini di recepimento sono slittati. La direttiva oggi in recepimento mira ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti; integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050; promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente; dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici; razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva alla luce dell’esperienza applicativa. L’aggiornamento della direttiva si pone come obiettivo la riduzione delle emissioni nell’UE dell’80-85% rispetto ai livelli del 1990 facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB).

Le strategie nazionali seguiranno delle tabelle di marcia necessarie per il raggiungimento di un parco immobiliare fortemente decarbonizzato entro il 2050, con tappe intermedie per il 2030 e il 2040. Il nuovo decreto quindi stabilisce differenti obiettivi e regolamentazioni sul tema dell'efficientamento energetico degli edifici e sulla prestazione energetica del settore dell'edilizia, prevedendo la redazione da parete del Ministro dello sviluppo economico (MISE), entro luglio 2020, di una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, sostenibile anche in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%.

In relazione ai requisiti prestazionali degli edifici sono apportate dal dlgs 48/2020 alcune modifiche:

  • in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici, o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
  • i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
  • nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
  • per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica;
  • ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo.

Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di 20 posti auto devono essere rispettati nuovi criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.

Importante novità è data dall’istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici presso ENEA, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici; sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi; sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili; sugli attestati di prestazione energetica (APE).